«Ma sarà vero?». Dieci “falsi miti” (da sfatare) dei sostenitori della “riforma Nordio”.
Nella campagna per il referendum sulla riforma Nordio è emersa una serie di falsi miti che rischia di produrre effetti fuorvianti sull’elettorato. Esaminiamone alcuni.
1. La riforma serve ad attuare il “Codice Vassalli” del 1988, che ha introdotto il modello accusatorio nel processo penale!
Iniziamo col dire che: è la legge a dover attuare la Costituzione, non viceversa; il Codice dell’88 introduce un modello solo parzialmente accusatorio; lo stesso Vassalli, in un’intervista del 2007, si disse contrario a revisioni costituzionali. È in ogni caso indubbio che il modello accusatorio non sia tra gli obiettivi perseguiti dalla riforma, anche perché esso postula una “parità delle armi” tra le parti che, nel processo penale, non potrà mai del tutto realizzarsi finché PM e avvocati rivestiranno ruoli diversi (essendo chiamati, il primo, ad assolvere l’obbligo dell’azione penale e, il secondo, a esercitare il diritto alla difesa giurisdizionale del suo assistito). E, dal momento che la riforma non incide sul principio di obbligatorietà dell’azione penale, la diversità di ruolo tra avvocati e PM continuerebbe a sussistere anche dopo la sua entrata in vigore.
2. La riforma ha come scopo la separazione delle carriere!
L’affermazione è smentita già dal titolo della riforma («Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare») che non contiene riferimenti alla “separazione delle carriere”. Le carriere di PM e giudici, d’altronde, sono in larga parte già separate (poiché il cambio di funzione, possibile una tantum, è praticato da meno dell’1% dei magistrati), e si potrebbero ulteriormente separare senza cambiare sette articoli della Costituzione: basterebbe una legge ordinaria, come chiarito anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 37/2000). I veri obiettivi della riforma riguardano, invece, il ruolo del CSM e la responsabilità disciplinare dei magistrati (v. §3 e §5).
3. Con la riforma finalmente i magistrati pagheranno per i loro illeciti disciplinari!
La responsabilità disciplinare dei magistrati esiste già. Le sanzioni vengono adottate dal CSM. La riforma si limita ad affidare la competenza sulla materia disciplinare a una nuova “Alta Corte”: un giudice speciale (cioè estraneo alla magistratura ordinaria e costituito ad hoc) la cui istituzione sarebbe oggi vietata dall’art. 102 Cost. («Non possono essere istituiti … giudici speciali») perché, nell’esperienza fascista, i giudici speciali (come il Tribunale speciale per la difesa dello Stato) furono creati allo scopo di porre una parte del potere giudiziario sotto l’influenza del Governo, per reprimere l’opposizione. L’attuale CSM è composto, per due terzi, da giudici e PM eletti dalla magistratura (salvo il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione, componenti di diritto) e, per un terzo, da professori universitari o avvocati eletti dal Parlamento. A questi si aggiunge il Presidente della Repubblica, che non partecipa alle delibere dell’organo ma lo presiede formalmente in quanto “garante”. Nell’Alta Corte il rapporto cambierebbe: sarebbero meno di due terzi i componenti “togati” (nove su quindici) e più di un terzo i membri di provenienza “politica”: tre nominati dal Capo dello Stato (che non farebbe parte dell’organo) e tre indicati dal Parlamento. Ai meccanismi elettivi si sostituirebbero sistemi di sorteggio che favorirebbero la componente politica (v. §6).
4. L’indipendenza della magistratura non è a rischio: l’art. 104 Cost. continuerà a prevedere la magistratura come autonoma e indipendente!
Qui i fautori della revisione costituzionale cadono in una contraddizione, perché sostengono che la riforma sia necessaria in quanto la magistratura, a causa delle “correnti”, non è abbastanza indipendente. Ebbene, poiché l’art. 104 esiste anche adesso, o è falso che la magistratura non sia abbastanza indipendente, o è falso che esso possa, da solo, garantire l’indipendenza della magistratura. Il punto è che non basta sancire un principio perché questo si realizzi (si pensi alle Costituzioni russa, egiziana o venezuelana, che proclamano i rispettivi Paesi quali stati democratici). E il vero problema della riforma, purtroppo, risiede proprio nel fatto che essa crea i presupposti affinché possa limitarsi l’indipendenza della magistratura. Già l’Alta Corte, a ben vedere, riveste una natura potenzialmente intimidatoria e punitiva, tanto più evidente se si pensa che, con clamorosa offesa del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), essa giudicherà solo i magistrati ordinari e non pure quelli amministrativi, contabili o militari. I rischi relativi all’indipendenza, però, emergono soprattutto in relazione a un altro aspetto della riforma: la scissione del CSM (v. §5).
5. La riforma separa le carriere, non la magistratura, che il nuovo art. 104 continuerà a prevedere come unitaria!
In realtà la parte dell’articolo in cui si dispone che «la magistratura costituisce un [solo] ordine» viene immediatamente smentita da quella successiva («…ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente»), che non può essere intesa come volta solo a separare le funzioni di giudice e di PM (già separate di fatto) ma è invece chiaramente finalizzata, per l’appunto, a dividere la magistratura. La conferma viene dai commi successivi, che prevedono la scissione del CSM in due (uno per i giudici, uno per i PM), con affidamento della materia disciplinare a un terzo organo (l’Alta Corte). I costituenti realizzarono un solo CSM, affidandogli la potestà disciplinare, per avere una magistratura indipendente e autonoma (v. §7). La frammentazione dell’organo in tre (due CSM e l’Alta Corte) pare invece rispondere alla logica del divide et impera, tanto più che, anche in questo caso, si introdurrebbero meccanismi di sorteggio che assegnerebbero un maggior peso alla componente politica (v. §6).
6. Con l’introduzione dei sorteggi finalmente si porrà fine al correntismo nella magistratura!
È falso. La riforma prevede due tipi di sorteggio: i “componenti laici” (professori e avvocati) sarebbero estratti a sorte da una lista ristretta di nomi eletti dal Parlamento, mentre i “componenti togati” verrebbero individuati con un sorteggio tra tutti i magistrati (limitato, per l’Alta Corte, a quelli con almeno vent’anni di ruolo che abbiano svolto funzioni di legittimità). Se il Parlamento, dunque, manterrebbe un potere di elezione (e un controllo sulla scelta dei componenti), la magistratura dovrebbe invece affidarsi alla fortuna. Tale soluzione però, contrariamente a quanto affermano i fautori della riforma, non eliminerebbe il “correntismo”, ma inciderebbe solo sulla capacità delle correnti di influire sulla composizione dell’organo, con il rischio che all’interno di quest’ultimo finiscano per prevalere istanze minoritarie o vengano sorteggiati magistrati inidonei a quelle delicate funzioni.
7. L’idea di una giurisdizione unitaria con carriere promiscue è un residuo fascista!
È vero il contrario. La promiscuità delle carriere di giudici e PM, infatti, fu introdotta nel 1890, ben prima del fascismo, il quale tentò di scardinare l’unità della magistratura, sia istituendo giudici speciali, sia (con la “legge Grandi” del ‘41) mantenendo sostanzialmente separate (benché formalmente unite) le funzioni di giudice e PM, assoggettando quest’ultimo al Governo. Fu proprio come reazione al fascismo che l’Assemblea costituente inserì nella Costituzione il principio di unità della giurisdizione e il divieto di giudici speciali.
8. La riforma incide solo sul funzionamento della magistratura!
Falso: la riforma incide su molto altro. Incide, ad es., sul bilancio dello Stato, poiché lo smembramento del CSM (con costi di funzionamento oggi stimati sui 45 milioni annui) comporterebbe la creazione di due nuovi organi e la triplicazione delle spese a carico dei contribuenti. Ma incide anche sul ruolo costituzionale del Capo dello Stato, il quale, ritrovandosi a presiedere due CSM che potrebbero esprimersi con pareri opposti su questioni identiche, correrebbe il rischio di ritrovarsi al centro di conflitti istituzionali poco consoni alla sua funzione di garanzia. Un mutamento di ruolo del Presidente della Repubblica, inoltre, si registrerebbe anche con riferimento all’Alta Corte, con il conferimento di un inedito potere di nomina sui componenti dell’organo disciplinare che, in futuro, potrebbe anche contribuire a orientare la scelta del Capo dello Stato verso figure meno super partes rispetto a quelle cui siamo oggi abituati.
9. Con l’Alta Corte gli illeciti disciplinari dei magistrati non saranno più giudicati da altri magistrati!
L’affermazione è falsa, innanzitutto, perché anche oggi, nel CSM, è prevista la presenza di professori e avvocati eletti dal Parlamento. Ma c’è di più. Il “nuovo” art. 105 prevederebbe che le pronunce dell’Alta Corte possano essere impugnate solo dinanzi alla stessa Alta Corte. La riforma però – a causa di un errore cui non si è posto rimedio in sede di dibattito parlamentare, essendo stato quest’ultimo, di fatto, impedito dal Governo – non modificherebbe l’art. 111 Cost. nella parte in cui dispone che tutte le sentenze (comprese quindi quelle dell’Alta Corte) possono essere impugnate, per violazione di legge, anche presso la Corte di Cassazione: un giudice composto soltanto da magistrati. E meno male! Se davvero l’Alta Corte potesse essere giudicata solo da sé stessa, infatti, verrebbe leso il principio di terzietà al quale i promotori della riforma dicono di essersi ispirati (v. §10).
10. Con la riforma il giudice, non più collega del PM, diventerà davvero terzo!
Diciamo, anzitutto, che non è vero che la colleganza impedisce la terzietà; anche perché, allora, si dovrebbe separare pure la carriera dei giudici di primo grado da quella dei giudici di appello, che devono valutare le sentenze dei primi. In verità i PM si vedono quotidianamente dar torto dai giudici, pur essendone colleghi. Ciò di cui ci si lamenta, allora, è più che altro un diverso atteggiamento manifestato da alcuni giudici nei confronti dei PM rispetto agli avvocati, forse a causa di un vizio culturale che, quand’anche sussistente, non verrebbe comunque risolto. La riforma, anzi, potrebbe perfino rafforzare la posizione di un PM ormai appartenente a un cursus distinto e con un proprio CSM. Un quadro pericoloso, tanto più qualora la politica ambisse a indirizzare l’operato delle Procure (come ha recentemente tentato di fare con la l. n. 134/21, la quale conferiva al Parlamento il potere di individuare dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale).
In conclusione, se è vero che le Costituzioni sono come le cime con cui Ulisse si fece legare all’albero maestro per non cedere alle sirene, molte delle preoccupazioni emerse nel dibattito sul referendum sembrano essere giustificate. La riforma Nordio, infatti, pare lasciare Ulisse senza corde, sperando che le sirene non cantino; con non trascurabili rischi per la tenuta del sistema costituzionale.